vanity fire di lamperti elena
una contaminazione che durerà secoli.
Con l'entrata in vigore, il 23 ottobre 2025, del Regolamento EU 2025/1988, è stata sancita l'eliminazione nel tempo delle tradizionali schiume contenenti PFAS.
Dal 23 OTTOBRE 2030 non sarà consentito immettere sul mercato o utilizzare schiume contenenti ΣPFAS ≥ 1 mg/L (ppm). PFOS, PFOA, PFHxS, PFCA C9-C14 e gli usi limitati di PFHxA sono inclusi nella determinazione dei ΣPFAS totali.
I detentori di liquidi schiumogeni contenenti > 1 ppm di PFAS dovranno implementare, entro il 30 ottobre 2026, un piano di gestione delle scorte e dei rifiuti.
La concentrazione di PFAS nelle schiume antincendio prive di fluoro provenienti e presenti nelle apparecchiature sottoposte a bonifica, esclusi gli estintori portatili, non deve superare i 50 mg/L (50 ppm) per la somma di tutti i PFAS.
La mappa della contaminazione da PFAS in Europa (“Le Monde”)
I periodi di transizione variano a seconda del settore e si basano sulla disponibilità di alternative adeguatamente efficaci, sulla capacità di contenimento delle emissioni durante l'uso (ad es. nei bacini dei serbatoi di stoccaggio) e sul tempo necessario per implementare nella pratica le transizioni, compreso l'adattamento degli impianti a schiuma, i cambiamenti delle apparecchiature, la disponibilità, la decontaminazione dai PFAS dei precedenti stoccaggi, ecc.
Anche per i settori in deroga, vedi Seveso III, viene comunque richiesta una giustificazione all'uso di schiume contenenti PFAS.